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ARMI: collezione di armi

norme Legge 110 del 18 aprile 1975 art. 10 TULPS art.31 e 32 DPR 311/2001 e DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104

Abbiamo visto come le norme in vigore limitino la detenzione delle armi e delle munizioni. Le prime in special modo sono circoscritte a sole tre armi classificate comuni non da caccia, dodici classificate sportive e solo otto armi antiche.
Chi, per qualsiasi motivo abbia desiderio di detenere o possieda anche perchè ereditate un maggiore quantitativo di queste armi deve per forza richiedere il rilascio della licenza di collezione.

La licenza di collezione di armi, nata per coloro che volevano collezzionare vecchie armi di interesse storico oggi è un valido aiuto per tutti coloro che amano le armi e vogliono collezionarne vari tipi anche se non di grande interesse storico o collezionistico ma solo per semplice passione. La licenza di collezione diventa cosi un escamotage utile a superare il vincolo dei limiti alla detenzione delle armi. Il DPR 311 del 28-05-2001 afferma che la licenza si può richiedere anche per una sola arma.

Delle armi antiche, cioè quelle prodotte prima del 1890 o riproducenti armi prima dello stesso anno ma prodotte entro il 1920, ne è consentita la detenzione fino ad otto, naturalmente da denunciare (art.38 del TUPS), con esclusione delle armi ad avancarica a colpo singolo,.

Le armi da caccia invece possono essere detenute in numero illimitato, spesso è inutile richiedere la licenza di collezione per quelle armi (ad es: le ex ordinanza) in quanto sono molto spesso anche esse armi per uso venatorio quindi detenibili in numero illimitato. Nulla però vieta di chiedere la licenza di collezione e fare inserire tali armi nella collezione, tanto più che le ultime norme prevedono che le armi lunghe classificate ex B7 non sono più considerate da caccia. Attenzione: per le armi in collezione vi sono limitazioni per la loro detenzione di munizioni

La validità della licenza di collezione è permanente: DPR 28 maggio 2001, n. 311, ma può essere ritirata dal Prefetto per ragioni di bubblica sicurezza.

Bollo: con circolare Circolare 557/PAS.755-10171(3) del 13.02.2006 il Ministero ha stabilito che al primo rilascio della licenza di collezione sia dovuto il pagamento del bollo, quindi sia la richiesta che la copia devono essere accompagnate da una marca da bollo da xx,xx €. Si intende per copia quella dichiarazione che verrà rilasciata dall'ufficio armi e che sarà in effetti la licenza vera e propria. E' stato inoltre richiesto all'Agenzia delle Entrate se alle variazioni in diminuzione delle armi in collezione si deve applicare il bollo, in attesa esso va applicato la dove la variazione della licenza veda un aumento delle armi inserite in collezione e la dove venga richiesto anche su quelle in diminuzione.

Quindi il bollo sulla denuncia/licenza di collezione va pagato al primo rilascio e poi ogni qualvolta si aggiungono armi ma non quando si depennano dato che in questo caso si tratta di semplice comunicazione.

In verità poi si finisce per dover pagare il bollo ogni qualvolta alla variazione sulla licenza si è costretti a produrre una nuova copia della stessa con le dovute modifiche. Le Questure naturalmente ritengono tale nuova copia come una licenza ex novo a cui va applicato il bollo.
Possiamo quindi affermare che la dove si possa in caso di diminuzione della quantità di armi in licenza, tirare semplicemente una riga sopra tali armi iscritte, non si deve applicare il bollo sulla licenza perchè già presente ma se si deve aggiungere una nuova arma e quindi riscrivere da capo la licenza, questa va accompagnata da nuovo bollo da applicarvi sopra.


La citata circolare del Ministero Circolare 557/PAS.755-10171(3) chiarisce inoltre l'esistenza di due ben distinte licenze di collezione: una per armi antiche, artistiche o rare, l'art. 6, comma 3, del D.M. 14 aprile 1982, questo definisce antiche le armi costruite anteriormente al 1890. Le armi di modello anteriore al 1890, ma fabbricate tra il 1890 e il 1920, rientrano nella definizione di "armi rare di importanza storica".

Una seconda licenza per armi comuni è quella tra cui rientrano tutte le armi prodotte dopo il 1890 che non siano repliche anteriori al 1920. Per questa ultima ogni variazione in aumento del numero di armi in collezione deve avere preventiva approvazione del Questore, perchè come spiegato nella circolare possa controllare che sia effettivamente un arma comune, che non sia un "doppione" di altra già in collezione e che i dispositivi di sicurezza adottati nel luogo di detenzione siano idonei alla quantità di armi detenute. Come detto sopra ogni Questura adotta un proprio modo operandi a cui ci si deve attenere, seguendo le disposizioni del Ministero. Il collezionista dovrebbe innanzi tutto scegliere l'arma presso l'armiere, quindi richiederne l'inserimento in collezione e solo dopo aver avuto il benestare, provvedere a inserire fisicamente l'arma insieme alle altre, quindi provvedere all'acquisto. E' però impossibile chiedere la detenzione in collezione di un arma che ancora non si possiede, visto che le denunce di detenzione sono comunicazioni e che le armi elencate nelle licenze di collezione sono anche già detenute, quindi è prassi più comune acquistare l'arma ed entro le 72 ore imposte dalla legge, denunciarne il possesso e la volontà di inserirla in collezione. La denuncia, grazie alle ultime disposizioni "Monti" può essere inviata all'ufficio competente via posta ordinaria, cioè per raccomandata o per via telematica con posta certificata (anche se poi gli uffici richiedono che il detentore si presenti di persona).

La richiesta di rilascio deve essere accompagnata dai documenti comprovanti l'idoneità a detenere armi (porto d'armi valido o altro documento similare), la collezione è soggetta a prescrizioni di sicurezza dettate dalla Questura locale che si basano sul quantitativo di armi denunciate, il luogo di detenzione, ecc. In base a questi parametri la Questura impone l'uso di particolari accorgimenti per la detenzione della collezione in sicurezza, ad esempio antifurti, armadi blindati, ecc.. Per evitare che al crescere della collezione ci si trovi di fronte a delle obbiezioni da parte del Questore, sarebbe opportuno richiedere le prescrizioni per un numero di armi sufficiente anche se non ancora in essere nella collezione.
FACSIMILE DELLA DENUNCIA DI COLLEZIONE ........................... formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)

TRASPORTO E USO DELLE ARMI IN COLLEZIONE

Il recente DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104 consente il trasporto e l'uso delle armi collezionate con la seguente prassi:
Art. 5: "il titolaredi licenza di collezione, in possesso di regolare PdA, puo' trasportare le armi presso poligoni o campi ditiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento puo'essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. "
Con questo articolo viene consentito provare la stessa arma detenuta in collezione ogni 6 mesi, chi possiede 6 armi in collezione potrà ogni mese recarsi al poligono per provarne una e dopo sei mesi ricominciare dalla prima; più armi si avranno e più possibilità di trasporto e prova si avranno.

Il ultimo abbiamo visto come sia vietato detenere in collezione più di un arma dello stesso modello ma: con circolare del 15.10.96 Piot. 559/C-50.64 39-E-85 il Ministero esprime quanto segue:

Premesso quanto sopra, Questo ministero, sentito anche il parere della Commissione consultiva centrale delle armi e tenuto conto del disposto dell'art. 10, comma VI, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che consente la detenzione in collezione di non più di un esemplare per ogni modello d'arma, ritiene che pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni e i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma.
Prot. 559/C-50.64 39-E-S5
Data Roma 15.10.96

è quindi possibile detenere più armi dello stesso modello purchè abbiano differenze che ne determinino una specie di modello a se perchè hanno marchi distintivi diversi o sono state prodotte da altro arsenale o fabbricante diverso.

 

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI …..........................










Vista l’istanza con la quale il Sig. __________________________, nato a _________________ (___)
il _______________, residente in _______________ (___) ________________, ____
chiede la licenza per tenere nella propria abitazione una COLLEZIONE DI ARMI COMUNI così composta:










1
FUCILE
MOD.
MATR.
CAL.
2
PISTOLA
MOD.
MATR.
CAL.
3
REVOLVER
MOD.
MATR.
CAL.
4
CARABINA
MOD.
MATR.
CAL.
5
BAIONETTA
MOD.
MATR.
CAL.
6
SCIABOLA
MOD.
MATR.
CAL.
7
 
MOD.
MATR.
CAL.
8


MOD.
MATR.
CAL.
9


MOD.
MATR.
CAL.
10


MOD.
MATR.
CAL.




















Visto l'Art. 10 della Legge 18.4.1975 n° 110 e gli Artt. 9-10-31 e 32 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n° 773, nonché l'Art. 47 del relativo Regolamento di Esecuzione 6.5.1940 n° 635

 

DA LICENZA
AL Sig. _______________________ nato a ___________ il ___________ per detenere nella propria abitazione sita il ______________ (___) - via _____________________, n° ___, le armi sopraelencate sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, a condizione che si provveda A custodire le stesse in apposito armadio blindato con chiusura di sicurezza e installazione di idoneo sistema d'allarme, significando che è fatto assoluto divieto di detenere munizioni per dette armi.
La presente licenza può essere revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare.












li_________________












P. IL QUESTORE








________________























NORME

Legge 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105) Articolo 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

E' punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. agg.2014 .

TRASPORTO ARMI IN COLLEZIONE

Oggi abbiamo visto che grazie al Decreto Legislativo n. 104 del 2020 è possibile trasportare e provare le proprie armi detenute in collezionate eseguendo alcuni semplici passi. Per poter trasportare le armi si deve fare regolare comunicazione di trasporto al locale ufficio armi della Questura o Commissariato più vicino (d'obbligo), questa prassi consente (secondo il Ministero) di poter verificare quali, quante e quando le armi vengono provate.
La Legge infatti consente di provare presso un poligono, ogni singola arma solo non più di una volta ogni sei mesi (due volte all'anno).

Per la prova di tiro si possono acquistare fino a 62 cartucce (?) per ogni arma purchè si utilizzino entro le successive 72 ore dall'acquisto, dopo le quali non si deve essere più in possesso di queste munizioni; naturalmente ciò vale anche per chi ricarica.

Circolare trasporto armi in collezione
Circolare comunicazione di trasporto armi

 

 

  • data 2023